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Archivio Storico Comunale di Vinci

 

 

 

 

[Tolta Del Corso Guidi] [Tolta della Lama a' Becchi o Podere del Pogetto]  [Tolta dell'Apparita]  [Tolta della Colombaia[Podere della Valigiana]  [Tolta della Solita] [Tolta della Casa Nuova]   [Podere della Stella o della Fornace] [Podere di Belvedere]   [Tolta della Lama alla Piazza o la Lama a' Becchi] [Tolta della Ceccarolla o La Lama di Tafirro[Tolta de La Lama ai Becchi]    [Tolta della Cavallaccia] [Tolta del Pasquini] [Piaggia al Bagnio]  [Piaggia di Fra Lupaia]  [Piaggia alla Fornace]  [Seravalle]  [Piaggia di Lombardino]  [Piaggia di Malagamba]

 

 

I Livelli della Comunità di Vinci

 

I registri dei livelli (il livello è una cessione in godimento perpetuo di unbene immobile, con l’obbligo di pagare un canone annuo), detti campioni, la cui redazione era stata imposta ai cancellieri sin dal 1742, contengono la documentazione relativa all’allivellamento dei beni di proprietà della comunità. Normalmente, il contratto di livello nella Comunità di Vinci, in cui si vendevano al livellare il dominio utile e le ragioni livellarie del bene, era  ricondotto a linea masculina perpetua (in caso di mancanza di maschi, succedeva nel livello l’ultima femmina nata dall’ultimo maschio, sua vita naturale durante). I contratti di livello erano spesso stati stipulati in tempi remoti e quindi frequentemente non si trovava memoria di contratto. Anche per questo, a tutela dei proprietari e dei conduttori, tra gli obblighi del contratto c’era quello di procedere ad una recognizione in dominus ogni ventinove anni, coś da attualizzare i contenuti del contratto stesso (si dava particolare importanza ai nomi dei nuovi confinanti) e dare la possibilità alla comunità di constatare lo stato dei suddetti beni. Per il Sovrano Rescritto del primo aprile 1782 venne accordato ai livellari delle comunità e luoghi pii del contado fiorentino di ricondurre i livelli di antica forma secondo i nuovi regolamenti. Erano a carico del conduttore e dei suoi eredi, oltre al canone annuale, il pagamento del dazio, dell’annua decima e di ogni altra gravezza sia ordinaria che straordinaria tanto imposta che da imporsi; erano a carico del medesimo anche le spese per la consegna alla Comunità di Cerreto, nel termine di due mesi, della copia del contratto e del costo di una libbra di cera bianca lavorata. Il Livellare si impegnava inoltre a mantenere in buono stato il bene e anzi a migliorarlo a sue spese. Al momento della stipulazione del contratto veniva accesa sopra i livellari l’inscrizione ipotecaria, di durata decennale, presso l’Ufficio della Conservazione delle Ipoteche di Pisa che doveva salvaguardare la comunità nei confronti dei conduttori. Il mancato pagamento del canone annuale per due annate di seguito faceva decadere il contratto di livello senza alcuna interpellazione o dichiarazione di giudice (in alcuni casi anche la mancata stipulazione del contratto di recognizione in dominus portava alle stesse conseguenze). Il conduttore del livello poteva rivendere il dominio utile e le ragioni livellarie e per questo veniva stipulato un contratto in cui si stabiliva che il nuovo enfiteuta era comunque obbligato a pagare alla comunità il canone annuo e un quota di laudemio per il trasferimento del diritto di enfiteusi. Il livellare doveva avvisare la comunità del passaggio dei beni livellari. Successivamente, veniva sottoscritto un contratto di consenso permissivo tra il Comune e il nuovo conduttore in cui si stabilivano le somme del canone annuo e del laudemio.